L’attività di radioamatore è disciplinata dal Capo VII del “ Codice delle Comunicazioni elettroniche” emanato con Decreto Legislativo nr. 259 del 1 agosto 2003.
La definizione del servizio contenuta nell’art. 134, comma 1, è la seguente: “l’attività di radioamatore consiste nell’espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l’uso di codici internazionalmente ammessi, elusivamente su mezzo radioelettrico nelle bande riservate ai radioamatori anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica” Per conseguire la patente da radioamatore occorre sostenere un esame che si svolge presso la sede dell'Ispettorato Territoriale LIGURIA sito in Via Saporiti 7 a Genova. (questo ovviamente per i residenti in Liguria) La prova d’esame è scritta e consiste in 60 domande quiz a risposta multipla sugli argomenti indicati nella parte prima del programma di cui all'allegato D al D.M. 11/2/2003; per superare la prova occorre rispondere correttamente a 36 domande (sono quindi ammessi al massimo 24 errori). Gli esami, di norma, si svolgono due volte all’anno (sessione primaverile e sessione autunnale) La domanda di ammissione agli esami, deve pervenire all’Ispettorato Territoriale competente, in base alla residenza del candidato, entro il 30 aprile per poter sostenere l’esame nella sessione primaverile e entro il 30 settembre per poter sostenere l’esame nella sessione autunnale. La domanda, redatta sull'apposito modulo (vedi sezione MODULISTICA in questo sito web), deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
A norma dell’art. 5 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è possibile ottenere la patente con esonero dagli esami per i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
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In applicazione della Raccomandazione CEPT 61-02, recepita dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 27 luglio 2005, la patente contiene la dicitura “HAREC”; l’Ispettorato provvederà al rilascio del relativo certificato “HAREC”.
Dopo aver ottenuto la patente, il titolare della stessa, al fine di ottenere il nominativo di chiamata, deve presentare domanda in bollo (redatta sull'apposito modulo), al Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento Comunicazioni- Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e Radiodiffusione- ROMA.
A tale domanda devono essere allegati:
Dopo aver ottenuto la patente, il titolare della stessa, al fine di ottenere il nominativo di chiamata, deve presentare domanda in bollo (redatta sull'apposito modulo), al Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento Comunicazioni- Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione elettronica e Radiodiffusione- ROMA.
A tale domanda devono essere allegati:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- fotocopia della patente di operatore.
L’Autorizzazione Generale abilita all’utilizzo di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazione di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore con potenza massima 500 Watt.
L’Autorizzazione Generale ha validità massima 10 anni dal momento del rilascio o del rinnovo e scadono il 31 dicembre.
Per conseguire l’Autorizzazione Generale è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore e del nominativo di chiamata.
La richiesta di autorizzazione generale deve essere presentata all’Ispettorato territoriale competente , mediante una dichiarazione (redatta sull'apposito modulo), accompagnata dai seguenti documenti:
Le autorizzazioni generali sono soggette al pagamento di un contributo annuale di € 5,00; tale contributo deve essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite conto corrente postale n. 25971169, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato- Genova.
E’ consentito il pagamento dei contributi fino al 30 giugno di ciascun anno, con l’applicazione di una maggiorazione del 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese di ritardo.
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione generale deve essere presentata, prima della scadenza, mediante una dichiarazione (redatta sull'apposito modulo).
La rinuncia all’ autorizzazione generale deve pervenire all’Ispettorato entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L'art. 144 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche prevede il rilascio di autorizzazioni speciali a:
Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di radioamatore può essere svolta con apparato portatile su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Nel caso in cui il titolare di autorizzazione generale intenda trasferire la residenza o il domicilio della stazione, deve comunicarlo preventivamente all’Ispettorato Territoriale competente compilando ed inviando l'apposito modulo.
L’Autorizzazione Generale ha validità massima 10 anni dal momento del rilascio o del rinnovo e scadono il 31 dicembre.
Per conseguire l’Autorizzazione Generale è necessario che il richiedente sia in possesso della patente di operatore e del nominativo di chiamata.
La richiesta di autorizzazione generale deve essere presentata all’Ispettorato territoriale competente , mediante una dichiarazione (redatta sull'apposito modulo), accompagnata dai seguenti documenti:
- attestato di versamento del contributo annuale di € 5,00;
- fotocopia della patente di operatore;
- nominativo acquisito.
Le autorizzazioni generali sono soggette al pagamento di un contributo annuale di € 5,00; tale contributo deve essere pagato entro il 31 gennaio di ogni anno, tramite conto corrente postale n. 25971169, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato- Genova.
E’ consentito il pagamento dei contributi fino al 30 giugno di ciascun anno, con l’applicazione di una maggiorazione del 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese di ritardo.
La domanda di rinnovo dell’autorizzazione generale deve essere presentata, prima della scadenza, mediante una dichiarazione (redatta sull'apposito modulo).
La rinuncia all’ autorizzazione generale deve pervenire all’Ispettorato entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
L'art. 144 del nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche prevede il rilascio di autorizzazioni speciali a:
- Università ed enti di ricerca scientifica e tecnologica.
- Scuole ed Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti (ad eccezione delle scuole elementari).
- Scuole e corsi di istruzione militare.
- Sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite.
- Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali.
Al di fuori della sede dell’impianto l’attività di radioamatore può essere svolta con apparato portatile su mezzo mobile, escluso quello aereo.
Nel caso in cui il titolare di autorizzazione generale intenda trasferire la residenza o il domicilio della stazione, deve comunicarlo preventivamente all’Ispettorato Territoriale competente compilando ed inviando l'apposito modulo.
L’attività di solo ascolto sulla gamma delle frequenze radioamatoriali è di libero uso.
I soggetti che intendono ottenere un attestato di attività di ascolto possono richiedere, con domanda in bollo (redatta sull'apposito modulo), l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.
L’attestato non ha scadenza.
I soggetti che intendono ottenere un attestato di attività di ascolto possono richiedere, con domanda in bollo (redatta sull'apposito modulo), l’iscrizione in apposito elenco e l’assegnazione di una sigla distintiva. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità.
L’attestato non ha scadenza.